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keyboard_tab Cyber Resilience Act 2023/2841 IT

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Articolo 5

Attuazione delle misure

1.   Entro l'8 settembre 2024, il comitato interistituzionale per la cibersicurezza istituito a norma dell’articolo 10, previa consultazione dell’Agenzia dell’Unione europea per la cibersicurezza (ENISA) e dopo aver ricevuto orientamenti dal CERT-UE, emana indirizzi destinati ai soggetti dell’Unione per effettuare un riesame iniziale della cibersicurezza e istituire un quadro interno di gestione, di governance e di controllo dei rischi per la cibersicurezza a norma dell'articolo 6, svolgere valutazioni di maturità della cibersicurezza a norma dell'articolo 7, adottare misure di gestione dei rischi per la cibersicurezza a norma dell'articolo 8 e adottare il piano di cibersicurezza a norma dell'articolo 9.

2.   Nell'attuazione degli articoli da 6 a 9, i soggetti_dell'Unione tengono conto degli indirizzi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nonché degli indirizzi e delle raccomandazioni pertinenti adottati a norma degli articoli 11 e 14.

Articolo 8

Misure di gestione dei rischi per la cibersicurezza

1.   Senza indebito ritardo e comunque entro l'8 settembre 2025, ogni soggetto dell'Unione adotta misure tecniche, operative e organizzative adeguate e proporzionate, sotto la vigilanza del livello_di_dirigenza_più_elevato, per gestire i rischi per la cibersicurezza individuati nell'ambito del quadro e per prevenire o ridurre al minimo l'impatto degli incidenti. Tenendo conto dello stato delle conoscenze e, se del caso, delle pertinenti norme europee e internazionali, tali misure garantiscono un livello di sicurezza_dei_sistemi_informativi_e_di_rete in tutto l'ambiente TIC commisurato ai rischi posti per la cibersicurezza. Nel valutare la proporzionalità di tali misure, è tenuto debitamente conto del grado di esposizione del soggetto dell'Unione ai rischi per la cibersicurezza, delle sue dimensioni, della probabilità che si verifichino incidenti e della loro gravità, compreso il loro impatto sociale, economico e interistituzionale.

2.   Nell'attuazione delle misure di gestione dei rischi per la cibersicurezza, i soggetti_dell'Unione trattano almeno gli ambiti seguenti:

a)

la politica in materia di cibersicurezza, comprese le misure necessarie per conseguire gli obiettivi e le priorità di cui all'articolo 6 e al paragrafo 3 del presente articolo;

b)

le politiche di analisi dei rischi per la cibersicurezza e di sicurezza dei sistemi informativi;

c)

gli obiettivi strategici relativi all'uso dei servizi di cloud computing;

d)

un audit sulla cibersicurezza, se del caso, che può includere una valutazione dei rischi per la cibersicurezza, della vulnerabilità e delle minacce informatiche, e i test di penetrazione effettuati periodicamente da un fornitore privato affidabile;

e)

l'attuazione delle raccomandazioni risultanti dagli audit sulla cibersicurezza di cui alla lettera d) mediante aggiornamenti delle politiche e della cibersicurezza;

f)

l'organizzazione della cibersicurezza, compresa la definizione di ruoli e responsabilità;

g)

la gestione delle risorse, compresi l'inventario delle risorse TIC e la cartografia della rete TIC;

h)

la sicurezza delle risorse umane e il controllo degli accessi;

i)

la sicurezza delle operazioni;

j)

la sicurezza delle comunicazioni;

k)

l'acquisizione, lo sviluppo e la manutenzione dei sistemi, comprese le politiche in materia di gestione e divulgazione delle vulnerabilità;

l)

se possibile, le politiche in materia di trasparenza del codice sorgente;

m)

la sicurezza della catena di approvvigionamento, compresi gli aspetti relativi alla sicurezza riguardanti i rapporti tra ciascun soggetto dell'Unione e i suoi fornitori diretti o prestatori di servizi;

n)

la gestione_degli_incidenti e la cooperazione con il CERT-UE, ad esempio mantenendo il controllo della sicurezza e le pratiche di registrazione;

o)

la gestione della continuità operativa, come la gestione del backup e il ripristino in caso di disastro, e la gestione delle crisi; e

p)

la promozione e lo sviluppo di programmi di educazione, competenze, sensibilizzazione, esercizio e formazione in materia di cibersicurezza.

Ai fini del primo comma, lettera m), i soggetti_dell'Unione tengono conto delle vulnerabilità specifiche di ciascun fornitore diretto e prestatore di servizi e della qualità complessiva dei prodotti e delle pratiche di cibersicurezza dei loro fornitori e prestatori di servizi, comprese le loro procedure di sviluppo sicuro.

3.   I soggetti_dell'Unione adottano almeno le seguenti misure specifiche di gestione dei rischi per la cibersicurezza:

a)

disposizioni tecniche per consentire e sostenere il telelavoro;

b)

provvedimenti concreti per compiere progressi verso i principi fiducia zero;

c)

l'uso dell'autenticazione a più fattori come norma in tutti i sistemi informativi e di rete;

d)

l'uso della crittografia e della cifratura, in particolare della cifratura end-to-end, e della firma elettronica sicura;

e)

se del caso, comunicazioni vocali, video e testuali sicure e sistemi di comunicazione di emergenza sicuri all'interno del soggetto dell'Unione;

f)

misure proattive per l'identificazione e la rimozione di software maligni e spyware;

g)

l'introduzione di una catena di approvvigionamento del software sicura, attraverso criteri di sviluppo e valutazione sicuri del software;

h)

l'istituzione e l'adozione di programmi di formazione sulla cibersicurezza commisurati ai compiti prescritti e alle capacità attese, per il livello_di_dirigenza_più_elevato e per i membri del personale del soggetto dell'Unione incaricati di garantire l'efficace attuazione del presente regolamento;

i)

la regolare formazione del personale in materia di cibersicurezza;

j)

se del caso, la partecipazione nelle analisi dei rischi di interconnettività tra i soggetti_dell'Unione;

k)

il rafforzamento delle norme relative agli appalti, per facilitare il conseguimento di un livello comune elevato di cibersicurezza attraverso:

i)

l'eliminazione degli ostacoli contrattuali che limitano la condivisione delle informazioni sugli incidenti, le vulnerabilità e le minacce informatiche fra i prestatori di servizi TIC e il CERT-UE;

ii)

gli obblighi contrattuali di segnalare gli incidenti, le vulnerabilità e le minacce informatiche, così come di avere predisposti adeguati meccanismi di risposta e controllo in caso di incidenti.

Articolo 26

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 13 dicembre 2023

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

P. NAVARRO RÍOS


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 21 novembre 2023 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'8 dicembre 2023.

(2)  Direttiva (EU) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2) (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 80).

(3)  Regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 («regolamento sulla cibersicurezza») (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 15).

(4)  Accordo tra il Parlamento europeo, il Consiglio europeo, il Consiglio dell'Unione europea, la Commissione europea, la Corte di giustizia dell'Unione europea, la Banca centrale europea, la Corte dei conti europea, il Servizio europeo per l'azione esterna, il Comitato economico e sociale europeo, il Comitato europeo delle regioni e la Banca europea per gli investimenti sull'organizzazione e il funzionamento della squadra di pronto intervento informatico delle istituzioni, degli organi e delle agenzie dell'Unione (CERT-UE) (GU C 12 del 13.1.2018, pag. 1).

(5)  Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).

(6)  Raccomandazione (UE) 2017/1584 della Commissione, del 13 settembre 2017, relativa alla risposta coordinata agli incidenti e alle crisi di cibersicurezza su vasta scala (GU L 239 del 19.9.2017, pag. 36).

(7)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(8)   GU C 258 del 5.7.2022, pag. 10.

(9)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(10)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2841/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)



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